Cass. pen. n. 40511 del 14 novembre 2001

Testo massima n. 1


In pendenza di ricorso per cassazione avverso ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione di un giudice, pronunciata de plano ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.p., deve ritenersi che sia inibito al giudice ricusato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, c.p.p., pronunciare o concorrere a pronunciare sentenza, operando al riguardo, in difetto di espressa deroga, la regola generale dell'effettivo sospensivo dell'impugnazione, affermata nell'art. 588, comma 1, c.p.p.

Testo massima n. 2


In tema di ricusazione, in pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione pronunciata de plano ai sensi del primo comma dell'art. 41 c.p.p., è inibito al giudice ricusato di pronunciare sentenza, operando la regola generale dell'effetto sospensivo dell'impugnazione (art. 588, comma 1, c.p.p.), che trova deroga solo nelle ipotesi di decisione sul merito della ricusazione previste dal comma 3 del medesimo art. 41 in virtù dell'espresso richiamo all'art. 127 c.p.p. il quale espressamente prescrive che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

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