Cass. pen. n. 6079 del 25 maggio 1998
Testo massima n. 1
Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, il visto del procuratore generale sulle sentenze dei giudici di primo grado del distretto costituisce un adempimento di carattere amministrativo destinato a consentire alla massima autorità dell'ufficio di pubblica accusa di venire a conoscenza delle decisioni assunte nell'ambito territoriale di competenza. Pertanto, la sua apposizione, anche senza riserva alcuna, non implica acquiescenza al provvedimento, atteso che in materia processuale penale l'acquiescenza deve trarsi dal compimento di atti sicuramente incompatibili con la volontà di esercitare determinate facoltà previste dalla legge, e non da quello di un atto d'ufficio, quale appunto il visto, diversamente finalizzato.
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