Cass. pen. n. 24341 del 5 giugno 2003

Testo massima n. 1


Ai sensi del secondo comma dell'art. 589 c.p.p. la rinuncia all'impugnazione può essere formulata solo con dichiarazione della parte o con dichiarazione del difensore munito di procura speciale e pertanto la rinuncia proveniente dal difensore non munito di procura speciale, anche se è lui che ha presentato l'impugnazione è priva di effetto.

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