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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2529 del 6 marzo 1996

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2529 del 6 marzo 1996

Testo massima n. 1

Poiché la rinuncia all’impugnazione, che è un negozio formale che non ammette equivalenti, deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 c.p.p., non costituisce rinuncia tacita o implicita la richiesta del procuratore generale di udienza di conferma della sentenza del Gip di assoluzione dell’imputato, che sia stata appellata dalla stessa procura generale.

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