Cass. pen. n. 3775 del 16 giugno 1999

Testo massima n. 1


Per la validità dell'acquiescenza (sub specie della rinuncia preventiva all'impugnazione) è necessario che sia già sorto il diritto di impugnazione: pertanto, la rinuncia all'impugnazione formulata dall'imputato prima del deposito della sentenza, cioè prima dell'inizio della decorrenza del termine per impugnare, è invalida, con la conseguenza che non può precludere una successiva impugnazione proposta dallo stesso imputato o dal difensore abilitato.

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