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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8154 del 22 luglio 1992

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8154 del 22 luglio 1992

Testo massima n. 1

La rinunzia all’impugnazione è un atto negoziale produttivo dell’effetto di estinzione del gravame, una volta pervenuto all’autorità competente. Ne consegue che l’eventuale revoca della rinunzia è giuridicamente irrilevante; tuttavia è da riconoscere rilevanza e valore negoziale alla revoca di detta rinunzia alla stregua del momento cronologico del suo verificarsi e cioè quando non è ancora perento il termine previsto dalla legge per proporre il gravame.

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