14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20029 del 14 maggio 2014
Testo massima n. 1
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma primo, lett. a ], c.p.p., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano. [ In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la revisione di condanna pronunciata in ordine al reato di partecipazione a associazione di tipo mafioso per aver contribuito ad assicurare ad un gruppo criminale i proventi di attività estorsive in danno di discoteche, realizzati mediante l’imposizione di servizi di vigilanza erogati da una società costituita dall’istante, in relazione a richiesta fondata sulla successiva assoluzione del medesimo soggetto dall’addebito di concorso esterno nel delitto di cui all’art. 416 bis c.p., con riferimento allo svolgimento di analoga attività a vantaggio di altra fazione del sodalizio, eseguita mediante l’utilizzo di diversa struttura operativa ].
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