Art. 630 – Codice di procedura penale – Casi di revisione
1. La revisione può essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile [648] del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10523/2018
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili.
Cass. civ. n. 10593/2018
La richiesta di revisione è ammissibile anche quando la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato, senza che sussista alcuna preclusione in capo al condannato di allegare come "prove nuove", idonee ai sensi dell'art. 631, lett. c), cod. proc. pen., mezzi di prova che avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato.
Cass. civ. n. 43871/2018
Il contrasto di giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che legittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti né all'interpretazione delle norme processuali in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova (Fattispecie in cui l'istanza di revisione riguardava una sentenza di condanna basata su intercettazioni telefoniche ritenute inutilizzabili da una sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di coimputati per insussistenza del fatto).
Cass. civ. n. 13930/2017
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova", ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza della Corte di appello che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di revisione fondata su una perizia fonica, svolta in un procedimento diverso e parallelo, che aveva escluso la riferibilità di una conversazione al condannato, non avendo l'istante svolto alcuna deduzione in ordine alla novità del metodo osservato in perizia, nè in ordine alla capacità di quest'ultimo di divenire strumento di apprensione di dati nuovi, non ravvisando alcun elemento di novità del metodo tecnico osservato).
Cass. civ. n. 48344/2017
In tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, lett. a), cod. proc. pen. il giudice è tenuto a procedere ad una rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, a dare conto, con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dalla istanza di revisione.
Cass. civ. n. 8419/2017
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati fra la sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato per il reato di falsità ideologica in atti di P.G. e quella di assoluzione del medesimo dal reato di concorso in falsa testimonianza, rilevando che le due decisioni avevano ad oggetto accertamenti di fatto diversi, fra i quali non era ravvisabile alcun nesso di inconciliabilità ontologica).
Cass. civ. n. 28628/2017
"Prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione della confisca, ai sensi dell'art. 28, comma primo, lett. a) D.Lgs. 159 del 2011, è solo quella scoperta (anche se preesistente) dopo che la misura è divenuta definitiva, o quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambito del suddetto procedimento.
Cass. civ. n. 17170/2017
In tema di revisione, rientra nella nozione di "prova nuova" la rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen, devono considerarsi tali sia le prove preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.
Cass. civ. n. 28627/2017
La nullità della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale ordinario nei confronti di un soggetto che, successivamente, è risultato essere minorenne all'epoca dei fatti, non è deducibile nella fase esecutiva, mentre la revisione è ammissibile solo in presenza di nuovi elementi idonei a comprovare che il condannato, al momento dei fatti, fosse un minore infraquattordicenne, perciò non imputabile.
Cass. civ. n. 21635/2017
La c.d. "revisione europea" introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011, presuppone la necessità di conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Edu, vincolante ai sensi dell'art. 46 della Convenzione: necessità che ricorre quando la sentenza sia stata resa sulla medesima vicenda oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato, oppure quando abbia natura di "sentenza pilota", riguardante situazione analoga verificatasi per disfunzioni strutturali o sistematiche all'interno del medesimo ordinamento giuridico, ovvero, ancora, quando abbia accertato una violazione di carattere generale, desumibile dal "dictum" della Corte Edu e ricorra una situazione corrispondente che implichi la riapertura del dibattimento.
Cass. civ. n. 8358/2015
La nuova ipotesi di revisione, introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011, presuppone che la decisione della Corte Edu cui sia necessario conformarsi sia stata emessa in un giudizio in cui il soggetto impugnante ex artt. 629 e ss. cod. proc. pen. abbia rivestito la qualità di parte, dovendo escludersi che gli effetti delle cosiddette "sentenze pilota" della Corte di Strasburgo si estendano al di là dei limiti soggettivi dello Stato parte in causa. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione finalizzata ad ottenere la applicazione dei principi affermati dalla Corte Edu nei confronti di uno stato diverso da quello italiano).
Cass. civ. n. 52965/2014
È inammissibile la richiesta di revisione di sentenza di condanna pronunciata all'esito di processo celebrato durante la vigenza di disciplina successivamente dichiarata incostituzionale anche sulla base del richiamo a principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in un caso solo genericamente assimilabile, in quanto il rimedio impugnatorio introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 presuppone l'accertamento effettivo della violazione dei contenuti dell'art. 6 della Convenzione EDU nel caso specifico oggetto dell'istanza o in un caso definibile come oggettivamente inficiato dal medesimo vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ammissibilità della revisione di processo celebrato prima della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 41 bis, comma secondo quater, lett. b), ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, in tema di limitazione dei colloqui tra detenuti sottoposti a regime differenziato e loro difensori).
Cass. civ. n. 46067/2014
La nuova ipotesi di revisione introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011 presuppone che la decisione della Corte Edu cui sia necessario conformarsi sia stata resa sulla medesima vicenda oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato, oppure abbia natura di "sentenza pilota" riguardante situazione analoga verificatasi per disfunzioni strutturali o sistematiche all'interno del medesimo orientamento giuridico.
Cass. civ. n. 20029/2014
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), c.p.p., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la revisione di condanna pronunciata in ordine al reato di partecipazione a associazione di tipo mafioso per aver contribuito ad assicurare ad un gruppo criminale i proventi di attività estorsive in danno di discoteche, realizzati mediante l'imposizione di servizi di vigilanza erogati da una società costituita dall'istante, in relazione a richiesta fondata sulla successiva assoluzione del medesimo soggetto dall'addebito di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p., con riferimento allo svolgimento di analoga attività a vantaggio di altra fazione del sodalizio, eseguita mediante l'utilizzo di diversa struttura operativa).
Cass. civ. n. 695/2014
In tema di revisione, ricorre l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 630 cod. proc. pen. quando ad una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di associazione per delinquere (nella specie, finalizzata allo spaccio di stupefacenti) sia seguita altra sentenza irrevocabile che assolva ulteriori imputati dall'identica imputazione per insussistenza del fatto, dovendosi riconoscere un'effettiva incompatibilità fra i fatti stabiliti a fondamento delle due decisioni. (Fattispecie in cui ad una sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato e confermata nei successivi gradi di giudizio era seguito una sentenza di assoluzione, pure emessa in sede di giudizio abbreviato condizionato non accolta dal Gup e celebrato dinanzi il tribunale, non impugnata).
Cass. civ. n. 26000/2013
La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità. (In applicazione di tale principio è stata confermata la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione proposta sulla base di una sentenza di assoluzione emessa dall'autorità giudiziaria straniera nei confronti dell'imputato).
Cass. civ. n. 23050/2013
Non è invocabile la revisione, ex art.630, comma primo, lett. a) c.p.p., della sentenza di applicazione della pena sul presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti.
Cass. civ. n. 14255/2013
In tema di revisione, agli effetti dell'art. 630 lett. c) c.p.p., una perizia può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la sentenza della Corte di appello che aveva escluso a priori potesse considerarsi prova nuova una perizia fondata sulla metodologia IAT e TARA, volta a scandagliare la capacità mnemonica di un teste, metodologia illustrata in sede di richiesta di revisione da una consulenza tecnica effettuata come test nei confronti dell'imputato).
Cass. civ. n. 4355/2012
È inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna fondata su nuovi accertamenti scientifici ove manchi la riconosciuta affidabilità tecnica degli stessi, difettando la natura di "prova nuova". (In motivazione la Corte ha precisato che gli accertamenti offerti, in questo caso, appaiono in realtà diretti ad ottenere una valutazione alternativa del fatto).
Cass. civ. n. 3914/2012
Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici.
Cass. civ. n. 4960/2008
In tema di revisione, allorquando la relativa istanza sia fondata su una ritrattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiarazione testimoniale e l'ipotizzabile reato di calunnia sia già estinto, spetta al giudice della revisione procedere incidentalmente all'accertamento della calunnia al fine di valutare l'attendibilità della ritrattazione.
Cass. civ. n. 35697/2007
In tema di revisione, anche nella fase rescindente le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante.
Cass. civ. n. 27013/2007
Sussiste l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento di due diverse sentenze che legittima la richiesta di revisione ex art. 630, comma primo, lett. a), c.p.p., qualora il giudice di appello minorile affermi la responsabilità del minore per sequestro di persona e violenza sessuale in concorso con altri imputati maggiorenni, nei confronti dei quali sia, invece, pronunciata, nel relativo giudizio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, posto che, in tal caso, non si tratta di una diversa valutazione degli stessi fatti e, quindi, di assoluzione fondata sulla mancanza di prove di colpevolezza dei soli imputati maggiorenni bensì di inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento di due diverse sentenze, nel senso che lo stesso fatto ritenuto esistente dall'una è ritenuto inesistente dall'altra.
Cass. civ. n. 47831/2003
Le «prove nuove» idonee a sostenere una richiesta di revisione ex art. 630, comma primo, lett. c) c.p.p., non possono consistere nelle dichiarazioni liberatorie di un coimputato, atteso che tali dichiarazioni soggiacciono alle limitazioni valutative dettate dall'art. 192, commi terzo e quarto, c.p.p., che attribuisce ad esse la natura di semplici elementi di prova non suscettibili di valutazione autonoma, potendo le stesse essere prese in considerazione solo unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità.
Cass. civ. n. 14216/2002
Per addivenire ad un giudizio di revisione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile sono necessarie «nuove prove», ai sensi dell'art. 630, lett. c) c.p.p., e non dei meri elementi di prova, come la chiamata in correità o in reità proveniente da uno dei soggetti indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, del codice di rito, la quale si presenti priva, allo stato, di qualsiasi indicazione oggettiva di immediata riscontrabilità circa l'esistenza di ulteriori elementi idonei a corroborarla.
Cass. civ. n. 12472/2002
In tema di revisione, la novità della prova (richiesta dall'art. 630 lett. c, c.p.p.) non può essere individuata semplicemente in relazione alla sede in cui viene resa ed alla disciplina che la regola, anche se, all'epoca in cui la revisione viene richiesta, detta disciplina sia diversa rispetto a quella vigente nel procedimento che portò alla condanna. Ne consegue che non può essere qualificata prova nuova l'eventuale esame in contraddittorio di un collaboratore di giustizia, che, avendo a suo tempo effettuato dichiarazioni in fase di indagini preliminari, si sia poi rifiutato di sottoporsi all'esame in dibattimento.
Cass. civ. n. 8135/2002
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze. (Nella specie, la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente, precisando che anche l'accertamento della esistenza del concorso di persone nel reato costituisce l'esito di un giudizio valutativo che, come tale, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. a).
Cass. civ. n. 624/2002
In tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato - già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza di condanna che gli ha riconosciuto il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno - prima del nuovo giudizio non ha veste di parte processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna, e può, pertanto, contestare l'ammissibilità della relativa richiesta solo allorché venga introdotta la fase del dibattimento.
Cass. civ. n. 7263/1999
In tema di revisione, poiché i requisiti di forma e di sostanza nonché la rilevanza dei nuovi elementi devono essere esaminati — per evidenti ragioni di economia processuale — già nella fase preparatoria e rescindente (fase diretta a verificare che tale mezzo straordinario di impugnazione sia proposto nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non sia manifestamente infondato), in detta fase può e deve essere valutata la ammissibilità della istanza, sia con riferimento al controllo della intervenuta irrevocabilità delle pronunzie giudiziarie che si assumono in contrasto con la decisione alla cui revisione si mira, sia in ordine al carattere di effettiva novità delle prove delle quali si chiede l'assunzione.
Cass. civ. n. 7111/1999
Poiché l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo; ne deriva che non può costituire «prova nuova» un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio.