Cass. civ. n. 4313 del 19 febbraio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE Discriminazione di genere indiretta - Nozione - Atti illeciti - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 198 del 2006, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che, pur non illecito o intrinsecamente discriminatorio, metta, di fatto, i lavoratori di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio rispetto a quelli dell'altro, rilevando, ai fini dell'applicazione della norma citata, il solo effetto discriminatorio finale sul piano della realtà sociale. (Nella specie, la S.C. ha affermato, in ragione dell'accertata preponderanza statistica delle donne tra i lavoratori in part time, che costituisce discriminazione indiretta ai fini delle progressioni economiche orizzontali, l'attribuzione di un punteggio ridotto ai lavoratori a tempo parziale, rispetto a quelli a tempo pieno.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 25 com. 2