14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 53435 del 22 dicembre 2014
Testo massima n. 1
Il provvedimento con cui la Corte d’appello decide sulla domanda di rogatoria internazionale inoltrata da uno Stato estero non è soggetto a ricorso per cassazione, trattandosi di una decisione che non incide sul tema della responsabilità, né su quello dei presupposti per l’esercizio della giurisdizione da parte dell’a.g. dello Stato rogante. [ Fattispecie relativa a richiesta di assistenza giudiziaria per l’assunzione dell’interrogatorio di un indagato in un procedimento pendente presso l’a.g. dello Stato richiedente ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]