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Art. 724 — Procedimento di esecuzione

Art. 724 — Procedimento di esecuzione

1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l’attività richiesta.

2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall’autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.

3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.

4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti all’esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l’atto di maggiore importanza investigativa.

5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54 bis e 54 ter.

6. Quando è previsto l’intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all’autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

7. L’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria è negata:

  1. a] se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato;
  2. b] se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
  3. c] se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.

8. L’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria è sospesa quando da essa può derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.

9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell’autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.

  1. a] se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato;
  2. b] se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
  3. c] se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 15277/2017

In tema di competenza territoriale in ordine alle rogatorie internazionali, una volta che la Corte d’appello abbia esercitato il controllo giurisdizionale sulla eseguibilità nell’ordinamento nazionale della rogatoria straniera, ordinandone l’esecuzione, la sua competenza territoriale non può più essere messa in discussione, ferma restando la facoltà di delegare l’esecuzione di singoli atti della rogatoria ad un giudice delle indagini preliminari di altro distretto. [Nel caso di specie, la S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento della Corte d’appello che, dopo aver trattenuto gli atti ricevuti dall’autorità giudiziaria straniera provvedendo a darvi esecuzione tramite un proprio consigliere delegato, aveva successivamente trasmesso per competenza gli atti ad altra Corte d’appello].

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Cass. pen. n. 53435/2014

Il provvedimento con cui la Corte d’appello decide sulla domanda di rogatoria internazionale inoltrata da uno Stato estero non è soggetto a ricorso per cassazione, trattandosi di una decisione che non incide sul tema della responsabilità, né su quello dei presupposti per l’esercizio della giurisdizione da parte dell’a.g. dello Stato rogante. [Fattispecie relativa a richiesta di assistenza giudiziaria per l’assunzione dell’interrogatorio di un indagato in un procedimento pendente presso l’a.g. dello Stato richiedente].

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Cass. pen. n. 22634/2004

In materia di rogatorie dall’estero, è esperibile l’incidente di esecuzione soltanto avverso gli atti a contenuto processuale effettuati in esecuzione della rogatoria stessa. Il compimento, da parte della autorità giudiziaria italiana, di una mera attività materiale di trasmissione di atti e documenti già formati e contenuti in un fascicolo processuale a carico di altri soggetti non dà luogo alla instaurazione del procedimento di esecuzione della rogatoria previsto dall’art. 725 c.p.p., con conseguente inammissibilità dell’incidente di esecuzione proposto.

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Cass. pen. n. 8119/2003

Ai fini dell’esecuzione nello Stato delle rogatorie provenienti da autorità straniere di Stati aderenti alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, aventi ad oggetto atti di perquisizione o sequestro, l’assistenza è dovuta anche qualora non vi sia la condizione della doppia punibilità.

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Cass. pen. n. 43950/2001

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l’art. 53 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993 n. 388, secondo il quale, per i Paesi ad esso aderenti, le richieste di assistenza giudiziaria possono aver luogo direttamente tra autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte, non ha reso inoperanti per il nostro Paese, quanto alle rogatorie provenienti dall’estero, le disposizioni del codice di rito penale, se non nella parte riguardante i poteri del Ministro della giustizia, al quale non è più obbligatorio trasmettere le domande di assistenza giudiziaria ed è stato anche tolto il ruolo di tramite indispensabile tra autorità giudiziaria richiedente e autorità giudiziaria italiana. Ne consegue che le disposizioni di diritto interno, in forza delle quali è demandato alla corte d’appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti il potere di exequatur, sono tuttora in vigore e che è legittimo il provvedimento con cui detta Corte delega per l’esecuzione della rogatoria il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi. [Nell’enunciare il principio di cui sopra, la Corte ha sottolineato che, ferma la prevalenza delle norme pattizie su quelle interne in caso di difforme disciplina della materia, nella specie non sussiste incompatibilità tra le une e le altre, sia per il richiamo espresso, nella legge di ratifica dell’Accordo di Schengen, agli artt. 723 e 724 c.p.p., sia per la conferma non equivoca della procedura di exequatur, come delineata dal codice, nell’art. 10 della legge 5 ottobre 2001 n. 367].

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Cass. pen. n. 43247/2001

In tema di rotagoria internazionale richiesta da Stato estero, non può definirsi abnorme l’ordinanza con cui la corte di appello in corso di procedimento modifichi la precedente ordinanza che ha dato esecuzione alla richiesta, dovendosi comunque applicare il principio generale secondo cui l’ordinanza è provvedimento emesso allo stato degli atti e, come tale, sempre modificabile o revocabile dal giudice che l’ha emessa. [Fattispecie in cui la corte di appello, alla luce della documentazione acquisita, ha disposto la sospensione dell’esecuzione nella parte concernente il sequestro conservativo, in attesa che lo Stato richiedente quantificasse il danno cagionato dalla condotta illecita della persona soggetta a indagine].

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Cass. pen. n. 1365/1999

Il procedimento incidentale di esecuzione è un rimedio generale apprestato per la risoluzione di tutti quei problemi che possono insorgere per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale. Come tale, ha per oggetto le questioni attinenti alla esistenza del titolo esecutivo, ovvero le condizioni costitutive, modificative o estintive della validità del titolo stesso; sicché esso non può mai avere per oggetto questioni già risolte nel processo di formazione del titolo esecutivo. Ne consegue che quando a seguito di un’ordinanza esecutiva di una rogatoria internazionale, per sua natura sottratta all’impugnazione, una parte o comunque un soggetto interessato propone incidente contro un atto esecutivo dell’ordinanza, nel quale deduce questioni già coperte dall’ordinanza stessa, l’incidente deve ritenersi inammissibile.
In tema di competenza territoriale in ordine alle rogatorie internazionali, la competenza stabilita dal primo comma dell’art. 724 c.p.p. riguarda la corte d’appello cui è demandato il controllo giurisdizionale sulla eseguibilità nell’ordinamento nazionale della rogatoria straniera. Ne consegue che una volta che la Corte, esercitando la funzione di controllo, ordini l’esecuzione della rogatoria, la sua competenza territoriale non può più essere messa in discussione, mediante incidente di esecuzione contro lo svolgimento degli atti rogati. Ed invero nell’ambito del procedimento di esecuzione si può eccepire l’incompetenza del giudice dell’esecuzione, non già quella del giudice della cognizione, ed ai sensi dell’art. 665 c.p.p. giudice dell’esecuzione è quello che ha deliberato il provvedimento.

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