Cass. pen. n. 27458 del 13 luglio 2011
Testo massima n. 1
L'irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio nell'incidente cautelare reale non viene meno qualora, dopo che si sia ritualmente incardinato il giudizio di rinvio, venga istituito un nuovo capoluogo di provincia e diventi operativo nello stesso un nuovo Tribunale cui apparterebbe la cognizione della materia specifica.