Art. 627 – Codice di procedura penale – Giudizio di rinvio dopo annullamento
1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25.
2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale [603] per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari [591 4].
5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale [587]. L'imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11958/2020
In caso di annullamento, per mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, della sentenza di appello che, in accoglimento del gravame della parte civile, abbia riformato, con condanna ai soli effetti civili, la decisione assolutoria di primo grado, il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinnanzi al giudice penale. (Conf. Sez. 4, n. 12174/2020, non massimata). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 08/02/2019).
Cass. civ. n. 11641/2018
Il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno. (Fattispecie in cui, a seguito dell'annullamento della decisione che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza in sede di giudizio abbreviato, il giudice del rinvio, anziché pronunciarsi sulla competenza, aveva valutato in punto di fatto la tempestività dell'eccezione).
Cass. civ. n. 15524/2018
Nel caso di annullamento con rinvio, per difetto di motivazione rafforzata, della sentenza di appello che condanna l'imputato in riforma di quella assolutoria di primo grado, la declaratoria di estinzione del reato conseguente alla prescrizione nel frattempo maturata non prevale sul proscioglimento dell'imputato nel merito, atteso che detta declaratoria postula un'attività meramente ricognitiva del compendio probatorio, preclusa dal rinvio disposto dalla Corte di cassazione proprio sul presupposto della necessità di ulteriori verifiche.
Cass. civ. n. 49875/2018
Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere, senza alcun vincolo, le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello. (Fattispecie in cui nel giudizio rescindente la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al difetto di giurisdizione relativamente ad imputazioni per traffico internazionale di stupefacenti, dichiarando assorbiti gli altri motivi, ed il giudice del rinvio aveva omesso di esaminare le questioni relative alla richiesta qualificazione del reato nella ipotesi di cui al quinto comma dell'art.73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto).
Cass. civ. n. 39478/2018
Nel giudizio di rinvio, il divieto, di cui all'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen., di dedurre nullità, anche assolute, verificatesi nei precedenti gradi di giudizio, comprende, altresì, la prospettazione di questioni sotto profili diversi da quelli rappresentati. (Fattispecie in cui la parte aveva riproposto nel nuovo giudizio in cassazione l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancata rinnovazione del decreto di irreperibilità, piuttosto che per l'incompletezza delle ricerche già eccepita in precedenza).
Cass. civ. n. 3377/2017
Qualora una sentenza di condanna in grado di appello venga annullata con rinvio limitatamente all'applicazione della recidiva reiterata (essendo intervenuto, prima di tale sentenza, un provvedimento di unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. delle due condanne che avevano fondato la contestazione della predetta forma di recidiva), il giudice del rinvio è tenuto a procedere ad un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze e alla eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, dovendo invece escludersi la possibilità di rivalutare la fondatezza della richiesta di patteggiamento "allargato", rigettata in primo grado per la contestazione della recidiva reiterata.(Nella specie, la Corte d'appello aveva ribadito in sede di rinvio - con la decisione confermata in cassazione - il giudizio di equivalenza ed il trattamento sanzionatorio già irrogato, omettendo peraltro di pronunciarsi sul motivo concernente il patteggiamento. In applicazione del principio di cui alla massima, la S.C.- decidendo sul ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. - ha ritenuto non decisivo l'errore in cui, effettivamente, era incorso il giudice di legittimità nel considerare preclusa la questione, perchè non dedotta nel precedente ricorso per cassazione).
Cass. pen. n. 4929 del 3 febbraio 2015
La sentenza della Corte di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità e inammissibilità, sicché queste, nel giudizio di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti, ma neppure essere rilevate di ufficio dal giudice di rinvio. (Fattispecie in cui la Corte, giudicando a seguito di trasmissione degli atti da parte del Tribunale che, quale giudice di rinvio in grado di appello avverso sentenza assolutoria del giudice di pace, aveva rilevato la originaria non appellabilità della sentenza di primo grado, ha ritrasmesso gli atti al Tribunale per la celebrazione del nuovo giudizio di appello ritenendo, in applicazione del principio di cui sopra, tale questione non più rilevabile dal giudice del rinvio per effetto dell'intangibilità della pronuncia di annullamento con rinvio della Corte).
Cass. civ. n. 1595/2015
Nel giudizio di rinvio è precluso il rilievo di ogni nullità, anche assoluta, verificatesi nei precedenti giudizi, ivi compreso quello di legittimità, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 627, comma quarto, c.p.p.. (La Suprema Corte ha, in motivazione, precisato che la norma trova applicazione in via diretta e non analogica, in quanto non circoscrive il riferimento "ai precedenti giudizi" soltanto a quelli di merito, includendovi anche il rescindente giudizio di legittimità).
Cass. civ. n. 16208/2014
Il divieto di "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero.
Cass. civ. n. 16359/2014
In materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 c.p.p. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti.
Cass. civ. n. 28499/2013
La preclusione dettata dall'art. 627, comma quarto, c.p.p. - per la quale nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi - riguarda anche l'ipotesi in cui nel giudizio di rinvio si eccepisca l'inammissibilità, per intempestiva proposizione, del ricorso in sede di legittimità a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio.
Cass. civ. n. 23052/2013
L'obbligo di uniformarsi, nella valutazione del materiale probatorio, alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata della Corte di Cassazione sussiste, ai sensi dell'art. 627 comma terzo c.p.p., solo per il giudice del rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo processo, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la violazione di legge nell'ipotesi di sentenza di condanna emessa senza attendere il deposito della motivazione con la quale la Corte aveva annullato, rinviando al Tribunale del Riesame, il provvedimento di conferma di custodia cautelare in carcere, rilevando la carenza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della misura).
Cass. civ. n. 8555/2013
In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, c.p.p., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore.
Cass. civ. n. 4049/2013
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non doversi tener conto del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla indispensabilità del dolo intenzionale nel delitto di crollo di costruzioni ex art. 434 c.p., in presenza di una sentenza di annullamento che aveva rinviato al giudice di merito per accertare l'esistenza del dolo, quantomeno nella sua forma eventuale).
Cass. civ. n. 27458/2011
L'irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio nell'incidente cautelare reale non viene meno qualora, dopo che si sia ritualmente incardinato il giudizio di rinvio, venga istituito un nuovo capoluogo di provincia e diventi operativo nello stesso un nuovo Tribunale cui apparterebbe la cognizione della materia specifica.
Cass. civ. n. 9028/2011
L'annullamento con rinvio disposto esclusivamente ai fini della determinazione della pena non impedisce al giudice del rinvio di pronunciare l'assoluzione per insussistenza del fatto qualora sia nelle more sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice. (Fattispecie avente ad oggetto l'annullamento con rinvio, in relazione esclusivamente al trattamento sanzionatorio, per il reato di vendita di supporti privi di contrassegno Siae che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'8 novembre 2007 in causa Schwibert, la Corte ha ritenuto non più costituente reato).
Cass. civ. n. 38820/2008
In caso di impugnazione del solo imputato, il divieto della "reformatio in pejus", operante anche nel giudizio di rinvio, si estende a tutti gli eventuali ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore,deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi.
Cass. civ. n. 1511/2008
In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, c.p.p., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del giudice che, investito da sentenza di annullamento della Corte di cassazione del dovere di pronunciarsi su un'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, aveva declinato la competenza in favore di altro giudice, per effetto della semplice sopravvenienza di un provvedimento di cumulo delle pene da parte del pubblico ministero presso quest'ultimo giudice).
Cass. civ. n. 36769/2006
Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte per la prima volta né rilevate cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. (In motivazione si è osservato come la regola posta al comma quarto dell'art. 627 c.p.p. — che inibisce espressamente la sola rilevazione delle cause di nullità o inammissibilità — costituisca applicazione del più generale principio di inoppugnabilità delle sentenze della Corte Suprema, dal quale discende la formazione del cosiddetto «giudicato progressivo» per le questioni non dedotte, di talché l'omessa menzione delle cause di inutilizzabilità non implica che le stesse restino rilevabili oltre i limiti segnati dalla decisione di annullamento).
Cass. civ. n. 16786/2004
Il giudice di appello, in sede di rinvio, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta, in quanto i suoi poteri, anche in ordine alla rinnovazione predetta - sempre che il rinvio non sia stato disposto proprio a tal fine - risultano identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore limite che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre a dover essere indispensabile per la decisione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., deve anche essere rilevante, come prescritto dal comma secondo, ultima parte, dell'art. 627 stesso codice.
Cass. civ. n. 1635/2004
Il giudice di rinvio non è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento nell'ipotesi in cui la norma, dalla quale quel principio è stato tratto, sia stata, nelle more del giudizio, abrogata espressamente o anche implicitamente, per effetto di una nuova legge che abbia disciplinato diversamente la materia. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato la sopravvenuta legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, che, nel dettare una disciplina transitoria per i processi in corso, ai fini della graduale applicazione dei principi del giusto processo, ha modificato, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 c.p.p., la precedente normativa in base alla quale la stessa Corte di Cassazione aveva fissato il principio di diritto).
Cass. civ. n. 43157/2003
In presenza di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio non può rilevare l'esistenza di una causa estintiva del reato, tanto nell'ipotesi in cui essa sia sopravvenuta quanto in quella che fosse preesistente alla pronuncia di annullamento.
Cass. civ. n. 34027/2003
In tema di obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, affinché sorga tale obbligo è necessario che nella sentenza di annullamento sia rinvenibile, sia pure implicitamente, un qualche principio di diritto, o quanto meno, una questione di diritto decisa. Diversamente qualora tale individuazione non sia possibile, non può configurarsi alcun obbligo scaturente dall'art. 627, comma 3, c.p.p. ulteriore rispetto alle regole generali a cui il giudice deve uniformarsi nell'adozione dei suoi provvedimenti.
Cass. civ. n. 18802/2002
In tema di individuazione del giudice di rinvio, l'art. 627, comma primo, c.p.p., nel disporre, analogamente all'art. 544, comma primo, c.p.p. del 1930, che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce la irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, che rappresenta un principio di ordine generale e di valore assoluto, la cui unica eccezione è prevista dall'art. 25 c.p.p. per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi. Ne consegue che nessuna rilevanza assume ai fini della competenza, nell'ipotesi di giudizio di rinvio riguardante la fase esecutiva, la sopravvenienza di una ulteriore sentenza di condanna irrevocabile. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio, aveva dichiarato, sulla base dell'art. 665, comma 4, c.p.p., la propria incompetenza per territorio rilevando che nelle more del procedimento era divenuta irrevocabile altra sentenza di condanna).
Cass. civ. n. 34535/2001
In tema di giudicato, la mancata rilevazione da parte della Corte di Cassazione, in un precedente giudizio conclusosi con sentenza di annullamento con rinvio, di un vizio procedurale che, se individuato, avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso (nella specie perché proposto personalmente dalla parte nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione), non impedisce che il medesimo vizio, ove reiterato nel gravame proposto avverso la sentenza di rinvio, venga rilevato nel successivo giudizio di legittimità, non potendosi invocare al riguardo la formazione del giudicato sul punto, giacché quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile, ma non può proiettare la sua efficacia oltre i limiti delle attività processuali che esso ha concluso fino a precludere l'accertamento dei vizi formali analoghi a quelli già verificatisi nel corso del procedimento e sfuggiti al giudice.
Cass. civ. n. 26898/2001
In caso di impugnazione del solo imputato, il divieto della reformatio in pejus, operante anche nel giudizio di rinvio, si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore per l'imputato deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in pejus l'esito per lui più favorevole tra quelli intervenuti, a seguito di sua esclusiva impugnazione, con le varie decisioni di merito succedutesi nel corso del processo. (Nella specie l'imputato condannato all'ergastolo in primo grado e assolto in appello, era stato nuovamente condannato, nel giudizio di rinvio conseguente all'accoglimento di ricorso del P.M., alla pena di ventidue anni di reclusione e, in successivo giudizio di rinvio disposto su suo esclusivo ricorso, si era vista confermare la condanna all'ergastolo. La Corte ha ritenuto che quest'ultima statuizione aggravasse illegittimamente la sua posizione e l'ha annullata senza rinvio, potendo essa stessa procedere direttamente al raffronto tra la sentenza di primo grado e quelle conclusive dei giudizi di rinvio).
Cass. civ. n. 5552/2000
In tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata; e ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, non essendo compito di quest'ultimo sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti; e potendo semmai valere tali momenti valutativi contenuti nella sentenza di annullamento come meri punti di riferimento al fine della individuazione del vizio motivazionale ma non come punti fermi che si impongano per la nuova decisione. (In motivazione, si è altresì precisato che il fatto che la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione non implica che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, quasi che questi possano essere considerati isolatamente rispetto al restante materiale probatorio, conservando invece egli «gli stessi poteri» che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente alla individuazione e alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento).
Cass. civ. n. 4759/2000
I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In questa ultima ipotesi il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.
Cass. civ. n. 3572/2000
La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo.
Cass. civ. n. 4921/2000
Al giudice di rinvio non è preclusa, in via di principio, l'applicazione dell'art. 81, secondo comma c.p. La richiesta volta a ottenere che sia riconosciuta l'identità del disegno criminoso può essere, infatti, proposta anche in tale fase di giudizio, in quanto i poteri esercitabili dal giudice nel giudizio rescissorio sono gli stessi che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata e possono trovare un limite esclusivamente nelle statuizioni sulle quali si sia eventualmente formato il giudicato parziale, ovvero in quelle concernenti il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.