Art. 627 – Codice di procedura penale – Giudizio di rinvio dopo annullamento

1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale [603] per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione.

3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari [591 4].

5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale [587]. L'imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11641/2018

Il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno. (Fattispecie in cui, a seguito dell'annullamento della decisione che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza in sede di giudizio abbreviato, il giudice del rinvio, anziché pronunciarsi sulla competenza, aveva valutato in punto di fatto la tempestività dell'eccezione).

Cass. civ. n. 3377/2017

Qualora una sentenza di condanna in grado di appello venga annullata con rinvio limitatamente all'applicazione della recidiva reiterata (essendo intervenuto, prima di tale sentenza, un provvedimento di unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. delle due condanne che avevano fondato la contestazione della predetta forma di recidiva), il giudice del rinvio è tenuto a procedere ad un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze e alla eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, dovendo invece escludersi la possibilità di rivalutare la fondatezza della richiesta di patteggiamento "allargato", rigettata in primo grado per la contestazione della recidiva reiterata.(Nella specie, la Corte d'appello aveva ribadito in sede di rinvio - con la decisione confermata in cassazione - il giudizio di equivalenza ed il trattamento sanzionatorio già irrogato, omettendo peraltro di pronunciarsi sul motivo concernente il patteggiamento. In applicazione del principio di cui alla massima, la S.C.- decidendo sul ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. - ha ritenuto non decisivo l'errore in cui, effettivamente, era incorso il giudice di legittimità nel considerare preclusa la questione, perchè non dedotta nel precedente ricorso per cassazione).

Cass. pen. n. 4929 del 3 febbraio 2015

La sentenza della Corte di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità e inammissibilità, sicché queste, nel giudizio di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti, ma neppure essere rilevate di ufficio dal giudice di rinvio. (Fattispecie in cui la Corte, giudicando a seguito di trasmissione degli atti da parte del Tribunale che, quale giudice di rinvio in grado di appello avverso sentenza assolutoria del giudice di pace, aveva rilevato la originaria non appellabilità della sentenza di primo grado, ha ritrasmesso gli atti al Tribunale per la celebrazione del nuovo giudizio di appello ritenendo, in applicazione del principio di cui sopra, tale questione non più rilevabile dal giudice del rinvio per effetto dell'intangibilità della pronuncia di annullamento con rinvio della Corte).

Cass. civ. n. 1595/2015

Nel giudizio di rinvio è precluso il rilievo di ogni nullità, anche assoluta, verificatesi nei precedenti giudizi, ivi compreso quello di legittimità, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 627, comma quarto, c.p.p.. (La Suprema Corte ha, in motivazione, precisato che la norma trova applicazione in via diretta e non analogica, in quanto non circoscrive il riferimento "ai precedenti giudizi" soltanto a quelli di merito, includendovi anche il rescindente giudizio di legittimità).

Cass. civ. n. 28499/2013

La preclusione dettata dall'art. 627, comma quarto, c.p.p. - per la quale nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi - riguarda anche l'ipotesi in cui nel giudizio di rinvio si eccepisca l'inammissibilità, per intempestiva proposizione, del ricorso in sede di legittimità a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio.

Cass. civ. n. 23052/2013

L'obbligo di uniformarsi, nella valutazione del materiale probatorio, alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata della Corte di Cassazione sussiste, ai sensi dell'art. 627 comma terzo c.p.p., solo per il giudice del rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo processo, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la violazione di legge nell'ipotesi di sentenza di condanna emessa senza attendere il deposito della motivazione con la quale la Corte aveva annullato, rinviando al Tribunale del Riesame, il provvedimento di conferma di custodia cautelare in carcere, rilevando la carenza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della misura).

Cass. civ. n. 4049/2013

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non doversi tener conto del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla indispensabilità del dolo intenzionale nel delitto di crollo di costruzioni ex art. 434 c.p., in presenza di una sentenza di annullamento che aveva rinviato al giudice di merito per accertare l'esistenza del dolo, quantomeno nella sua forma eventuale).

Cass. civ. n. 27458/2011

L'irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio nell'incidente cautelare reale non viene meno qualora, dopo che si sia ritualmente incardinato il giudizio di rinvio, venga istituito un nuovo capoluogo di provincia e diventi operativo nello stesso un nuovo Tribunale cui apparterebbe la cognizione della materia specifica.

Cass. civ. n. 9028/2011

L'annullamento con rinvio disposto esclusivamente ai fini della determinazione della pena non impedisce al giudice del rinvio di pronunciare l'assoluzione per insussistenza del fatto qualora sia nelle more sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice. (Fattispecie avente ad oggetto l'annullamento con rinvio, in relazione esclusivamente al trattamento sanzionatorio, per il reato di vendita di supporti privi di contrassegno Siae che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'8 novembre 2007 in causa Schwibert, la Corte ha ritenuto non più costituente reato).

Cass. civ. n. 38820/2008

In caso di impugnazione del solo imputato, il divieto della "reformatio in pejus", operante anche nel giudizio di rinvio, si estende a tutti gli eventuali ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore,deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi.

Cass. civ. n. 36769/2006

Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte per la prima volta né rilevate cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. (In motivazione si è osservato come la regola posta al comma quarto dell'art. 627 c.p.p. — che inibisce espressamente la sola rilevazione delle cause di nullità o inammissibilità — costituisca applicazione del più generale principio di inoppugnabilità delle sentenze della Corte Suprema, dal quale discende la formazione del cosiddetto «giudicato progressivo» per le questioni non dedotte, di talché l'omessa menzione delle cause di inutilizzabilità non implica che le stesse restino rilevabili oltre i limiti segnati dalla decisione di annullamento).

Cass. civ. n. 1635/2004

Il giudice di rinvio non è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento nell'ipotesi in cui la norma, dalla quale quel principio è stato tratto, sia stata, nelle more del giudizio, abrogata espressamente o anche implicitamente, per effetto di una nuova legge che abbia disciplinato diversamente la materia. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato la sopravvenuta legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, che, nel dettare una disciplina transitoria per i processi in corso, ai fini della graduale applicazione dei principi del giusto processo, ha modificato, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 c.p.p., la precedente normativa in base alla quale la stessa Corte di Cassazione aveva fissato il principio di diritto).

Cass. civ. n. 43157/2003

In presenza di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio non può rilevare l'esistenza di una causa estintiva del reato, tanto nell'ipotesi in cui essa sia sopravvenuta quanto in quella che fosse preesistente alla pronuncia di annullamento.

Cass. civ. n. 34027/2003

In tema di obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, affinché sorga tale obbligo è necessario che nella sentenza di annullamento sia rinvenibile, sia pure implicitamente, un qualche principio di diritto, o quanto meno, una questione di diritto decisa. Diversamente qualora tale individuazione non sia possibile, non può configurarsi alcun obbligo scaturente dall'art. 627, comma 3, c.p.p. ulteriore rispetto alle regole generali a cui il giudice deve uniformarsi nell'adozione dei suoi provvedimenti.

Cass. civ. n. 18802/2002

In tema di individuazione del giudice di rinvio, l'art. 627, comma primo, c.p.p., nel disporre, analogamente all'art. 544, comma primo, c.p.p. del 1930, che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce la irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, che rappresenta un principio di ordine generale e di valore assoluto, la cui unica eccezione è prevista dall'art. 25 c.p.p. per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi. Ne consegue che nessuna rilevanza assume ai fini della competenza, nell'ipotesi di giudizio di rinvio riguardante la fase esecutiva, la sopravvenienza di una ulteriore sentenza di condanna irrevocabile. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio, aveva dichiarato, sulla base dell'art. 665, comma 4, c.p.p., la propria incompetenza per territorio rilevando che nelle more del procedimento era divenuta irrevocabile altra sentenza di condanna).

Cass. civ. n. 5552/2000

In tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata; e ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, non essendo compito di quest'ultimo sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti; e potendo semmai valere tali momenti valutativi contenuti nella sentenza di annullamento come meri punti di riferimento al fine della individuazione del vizio motivazionale ma non come punti fermi che si impongano per la nuova decisione. (In motivazione, si è altresì precisato che il fatto che la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione non implica che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, quasi che questi possano essere considerati isolatamente rispetto al restante materiale probatorio, conservando invece egli «gli stessi poteri» che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente alla individuazione e alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento).

Cass. civ. n. 4759/2000

I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In questa ultima ipotesi il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.

Cass. civ. n. 6004/1999

Allorché il vizio che determina l'annullamento della sentenza riguarda la motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e valutazione non essendo vincolato in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del suo convincimento, sicché gli eventuali elementi di fatto e valutazione contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli. (La S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso affermando che il vizio di motivazione, che aveva determinato l'annullamento della ordinanza cautelare, ovvero l'assenza di riscontri alla chiamata di correo, era stato sanato dal giudice di rinvio il quale a seguito della rivisitazione del materiale probatorio aveva individuato nelle dichiarazioni di un ulteriore “collaboratore” un ineludibile elemento di conforto alla chiamata di correo posta a base della ordinanza cautelare in precedenza annullata).

Cass. civ. n. 5766/1999

Ai sensi dell'art. 627 comma quarto c.p.p. nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, verificatesi nei precedenti giudizi. Né tali nullità possono essere dedotte quale motivo di nuovo ricorso per cassazione, ossia come mezzo di annullamento della sentenza del giudice di rinvio, poiché la sentenza della Suprema Corte, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità.

Cass. civ. n. 4761/1999

In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, benché sia obbligato a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Il limite impostogli, pertanto, gli vieta semplicemente di ripetere i vizi già censurati e lo obbliga a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche. Il giudice del rinvio, pertanto, non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche aliunde — e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice — il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate.

Cass. civ. n. 3555/1999

Con riferimento ai limiti che il giudicato parziale pone al giudice di rinvio, deve affermarsi che il giudicato concerne la prova quale risultato, e cioè la certezza del fatto, e non la prova intesa quale strumento per conseguirla: ne consegue che l'annullamento di parte di una sentenza, salvo la dipendenza logica del tema probatorio residuo dalla parte per cui si è formato giudicato, non reca per sé alcun limite all'assunzione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di rinvio.

Cass. civ. n. 4824/1998

Qualora la Corte di cassazione, annullando con rinvio una decisione di merito per la ritenuta sussistenza di una delle dedotte ragioni di nullità, abbia dichiarato nel contempo «assorbite» (e non anche «valutate e superate») le altre, queste ultime non possono dirsi coperte da giudicato e deve quindi ritenersi consentita la loro riproposizione al giudice di rinvio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che erroneamente il tribunale del riesame, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento determinato da mancata traduzione dell'indagato all'udienza, avesse dichiarato preclusa l'altra questione di nullità concernente la mancata trasmissione, ai sensi dell'art. 309, comma 5, ultima parte, c.p.p., degli elementi sopravvenuti a favore del suddetto indagato).

Cass. civ. n. 2591/1998

La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento dell'obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo. Tuttavia, egli conserva la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato, alla stregua del disposto dell'art. 627, comma secondo, c.p.p., il quale prescrive che, nei limiti dell'annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso rigetto dell'istanza di riesame di sequestro, confermato dal giudice di rinvio con provvedimento che la S.C. ha ritenuto legittimamente integrarsi con quella parte del precedente provvedimento annullato con rinvio, del quale era stata riconosciuta la validità).

Cass. civ. n. 1397/1998

In tema di impugnazioni, non viola l'obbligo di conformarsi al cd. giudicato interno il giudice di merito che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità. Ed invero, eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati, e non quindi come dati che si impongono per la decisione a lui demandata; inoltre non vi è dubbio che, a seguito di una pronuncia di annullamento per difetto di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o di contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non può limitarsi all'esame dei singoli punti specificati, come se fossero isolati dal restante materiale probatorio, ma è tenuto a compiere anche eventuali altri atti istruttori sui cui risultati deve basare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza.

Cass. civ. n. 9476/1997

Il giudice di rinvio, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, può, senza violare l'obbligo di conformarsi al cosiddetto giudicato interno, pervenire nuovamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle già censurate in sede di legittimità e con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza impugnata; ma, risolvendo la Corte di cassazione una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunziato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine — in precedenza omessa — di determinante rilevanza ai fini della decisione, o, ancora, all'esame non effettuato di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere contestato ad appartenenti all'organizzazione «Chiesa di scientologia» di cui il giudice di rinvio doveva accertare il carattere di confessione o associazione religiosa: la Suprema Corte ha ritenuto che la valutazione della religiosità di tale organizzazione condotta nel merito e sul metro di opinioni in qualche misura personali e di una definizione fondata, in violazione di norme di diritto costituzionale, esclusivamente sulle concezioni religiose ebraiche, cristiane e musulmane invece che alla stregua dei referenti formali e oggettivi indicati nella sentenza di rinvio comporta non soltanto l'elusione del giudicato intervenuto circa la scelta delle metodiche di valutazione applicabili in fattispecie, ma anche un inammissibile sindacato sull'esigenza religiosa di una fede o di un culto, sindacato a propria volta illegittimo perché risoltosi nell'esercizio — da parte dei giudici del rinvio — di una potestà non consentita ai pubblici poteri della voluta ed estrema genericità della nozione di religione utilizzata nella Costituzione).

Cass. civ. n. 3402/1997

Anche nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento da parte della Corte di cassazione di un'ordinanza del tribunale del riesame, non è più ammessa discussione sulla competenza esplicitamente o implicitamente attribuita con la sentenza di rinvio, neppure con riferimento a quella del Gip. In tal caso, infatti, la Corte assegna in modo definitivo (nell'ambito del procedimento del riesame) la competenza stessa anche al giudice di primo grado, il cui territorio rientra in quello dell'istanza superiore, salva la sopravvenienza di fatti totalmente nuovi, ai sensi dell'art. 25 c.p.p.

Cass. civ. n. 3353/1996

In tema di poteri del giudice di rinvio, l'art. 627 c.p.p. stabilisce la regola di carattere generale, secondo cui il giudice esercita gli stessi poteri conferiti all'organo giurisdizionale, il cui provvedimento è stato annullato in sede di legittimità. Ne deriva che questa disciplina è applicabile anche nel procedimento incidentale de libertate. Il P.M. e l'indagato possono, quindi, depositare atti non trasmessi nel precedente giudizio (nella specie ordinanza di revoca dell'obbligo di dimora).

Cass. civ. n. 7107/1995

Il principio della irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, che si concreta nell'immutabilità della competenza attribuita al giudice di rinvio con la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione (art. 627, comma 1, c.p.p.), non si applica quando sopravvenga una norma modificativa della competenza stessa. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la sentenza di una sezione della Corte di appello di Lecce, quale giudice di rinvio, rinviando alla sezione distaccata di Taranto, istituita successivamente alla prima pronuncia di annullamento).

Cass. civ. n. 427/1995

In sede di rinvio, anche in materia de libertate, vige il principio del divieto di proporre nullità pregresse, anche assolute, verificatesi nella fase processuale precedente all'annullamento.

Cass. civ. n. 12108/1994

Poiché la sentenza della Corte di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità ed inammissibilità, queste, nel giudizio di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti ma neppure rilevate di ufficio dal giudice del rinvio.

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