Cass. pen. n. 38820 del 14 ottobre 2008

Testo massima n. 1


In caso di impugnazione del solo imputato, il divieto della "reformatio in pejus", operante anche nel giudizio di rinvio, si estende a tutti gli eventuali ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore,deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi.

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