Cass. pen. n. 38820 del 14 ottobre 2008
Testo massima n. 1
In caso di impugnazione del solo imputato, il divieto della "reformatio in pejus", operante anche nel giudizio di rinvio, si estende a tutti gli eventuali ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore,deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi.