Cass. pen. n. 11311 del 25 novembre 1992
Testo massima n. 1
Il giudice di appello non ha poteri di cognizione e di decisione più ampi di quelli del giudice di primo grado, secondo il dettato dell'art. 597. Ne deriva che per ripristinare il corso ordinario del procedimento per decreto allorquando il Gip, anziché accogliere la richiesta del P.M. di emettere decreto penale di condanna, abbia assolto l'imputato «perché il fatto non sussiste», il giudice d'appello è tenuto ad annullare la sentenza impugnata ed a trasmettere gli atti al giudice di primo grado per l'ulteriore corso. (La S.C. ha annullato la sentenza del giudice d'appello che pronunciava nel merito con la condanna dell'imputato ed ha escluso le possibili soluzioni prospettantisi, di provvedere all'emissione del decreto penale di condanna o alla restituzione degli atti al P.M., poiché entrambe inidonee a reintegrare la situazione processuale alterata dall'errata sentenza di proscioglimento del G.I.P.).
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