Cass. pen. n. 43255 del 22 agosto 2023

Testo massima n. 1


AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato per proporre querela - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. - Possibilità - Procedibilità di ufficio del reato contestato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.


In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'art. 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio, essendo lo stesso investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l'azione penale per un reato correttamente circostanziato. (Fattispecie di furto, in relazione alla quale, per effetto della contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., il delitto era divenuto procedibile di ufficio).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 22658 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 com. 1

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