Cass. pen. n. 43263 del 13 settembre 2023
Testo massima n. 1
PENA - IN GENERE - Condanna a pena sostitutiva - Sospensione del processo ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. - Valutazione discrezionale - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Condizioni - Ragioni.
In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissare in ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere immediatamente sulla base degli elementi già acquisiti).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/10/2002 num. 150 art. 31
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Decreto Legisl. 10/10/2002 num. 150 art. 95
Cod. Pen. art. 20 bis
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Costituzione art. 111 com. 2