Cass. pen. n. 43287 del 19 settembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI - Appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato - Prescrizione del reato sopravvenuta nel corso del giudizio di appello - Interpello dell’appellante in ordine all’interesse a coltivare l’impugnazione - Mancata manifestazione di interesse - Dichiarazione di inammissibilità dell’appello - Possibilità – Esclusione – Fattispecie.


Il giudice di appello, in caso di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, non può dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato sol perché l'appellante non abbia portato a conoscenza del giudice la persistenza del proprio interesse alla celebrazione del processo, limitandosi a comunicarlo alla cancelleria dalla quale era stato interpellato al riguardo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in un caso in cui l'appellante era stato interpellato, mediante PEC inviatagli dalla cancelleria, in ordine alla persistenza del proprio interesse all'impugnativa e, con lo stesso mezzo, aveva comunicato alla medesima cancelleria la persistenza di detto interesse).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 24469 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.

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