Cass. pen. n. 13790 del 22 marzo 2013

Testo massima n. 1


Nel procedimento di esecuzione, il termine di cinque giorni, indicato nell'art. 666, comma secondo, c.p.p. per la notificazione all'interessato del decreto di inammissibilità della richiesta, è meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non dà luogo ad alcuna nullità, ma determina solo lo slittamento del termine per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione.

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