Cass. pen. n. 53017 del 19 dicembre 2014
Testo massima n. 1
In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, secondo comma, c.p.p., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al genus dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 c.p.p., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza.
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