Cass. pen. n. 25345 del 13 giugno 2014

Testo massima n. 1


L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.

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