Cass. pen. n. 2084 del 12 giugno 1996
Testo massima n. 1
Avverso il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione — come quello adottato dal pretore, quale giudice dell'esecuzione, ex artt. 666, 667 e 676 c.p.p., in risposta all'istanza di dissequestro e restituzione — è proponibile esclusivamente l'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. (Nella specie la S.C. ha considerato che il rimedio proposto dall'imputato, e cioè il ricorso al tribunale del riesame avverso l'ordinanza pretorile, era irrituale e che, a mente dell'art. 568, comma 5, c.p.p., applicabile anche con riferimento di rimedi non omogenei, detto ricorso si doveva convertire nel rimedio previsto dalla legge).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi