14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3882 del 31 gennaio 2012
Testo massima n. 1
Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a ] gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b ] precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c ] concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi.
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