Cass. pen. n. 16902 del 9 aprile 2004

Testo massima n. 1


In materia di valutazione della prova il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto: in tal senso anche l'individuazione fotografica cui abbia proceduto la polizia giudiziaria può essere legittimamente assunta come prova, la cui certezza non dipende dal riconoscimento in sè, ma dalla attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dice certo della sua identificazione.

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