Cass. pen. n. 4150 del 28 gennaio 2015

Testo massima n. 1


La dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, c.p.p.), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi.

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