14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8057 del 20 febbraio 2013
Testo massima n. 1
In tema di reati sessuali, una volta accertata la capacità di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenne, la sua deposizione deve essere inquadrata in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l’intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità. [ Fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo la quale la narrazione della vittima era stata condizionata da un clima di contrapposizione tra i genitori, che aveva generato il pericolo di possibili costruzioni colpevoliste in danno dell’imputato ].
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