Cass. pen. n. 43528 del 28 giugno 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Diritto alla cottura dei cibi - Previsione da parte dell’amministrazione penitenziaria di fasce orarie differenziate per i detenuti sottoposti a regime detentivo di cui all’art. 41-bis, ord pen. - Legittimità - Condizioni - Ragioni.


In tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie, a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 4030 del 2021

Normativa correlata

DPR 30/06/2000 num. 230 art. 36 com. 1 lett. B
DPR 30/06/2000 num. 230 art. 13 com. 4

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