Cass. pen. n. 43571 del 13 giugno 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - SPESE - Riesame – Rigetto dell'impugnazione – Accoglimento di un motivo in assenza di pronuncia di annullamento, pur se parziale - Condanna dell'indagato alle spese della procedura – Sussistenza – Fattispecie.


La condanna dell'indagato alle spese del procedimento di riesame di una misura cautelare va esclusa solo in caso di accoglimento della richiesta, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata, pur se limitatamente ad uno o ad alcuni capi della contestazione, e non allorché l'accoglimento di un motivo, esplicitato nella motivazione del provvedimento, non comporti una pronuncia di annullamento, anche se parziale. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva escluso l'esistenza dei soli pericoli di fuga e di inquinamento probatorio, ritenendo sussistenti le altre esigenze cautelari, con conseguente dispositivo di rigetto del ricorso e di condanna alle spese).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 6745 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

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