Cass. pen. n. 4359 del 09 gennaio 2024
Testo massima n. 1
NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA - Mancata consegna dell’atto notificando per rifiuto o temporanea assenza del destinatario - Perfezionamento della procedura notificatoria - Spedizione della raccomandata "informativa" - Insufficienza - Prova della ricezione - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
In tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa. (Fattispecie relativa alla notifica all'imputato di decreto penale di condanna, mediante immissione della cartolina nella cassetta postale e invio di comunicazione di avvenuto deposito, seguita da mancato ritiro dell'atto, in cui la Corte, ritenendo non perfezionata, in tali forme, la procedura notificatoria, ha censurato la decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile, perché intempestiva, l'opposizione successivamente proposta dal difensore di fiducia).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 3
Legge del 1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Legge del 2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE