Cass. pen. n. 437 del 29 novembre 2023
Testo massima n. 1
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - Istanza di rinvio basata su certificato di ricovero privo dell’indicazione della patologia e della durata della malattia – Dedotte ragioni di “privacy” – Irrilevanza ai fini del rinvio – Onere per la parte di provare la causa dell’impedimento – Sussistenza – Diniego del rinvio dell’udienza – Legittimità - Fattispecie.
In tema di impedimento a comparire, l'onere della prova grava sull'imputato che, ove alleghi un certificato di ricovero privo di indicazioni circa la patologia e la durata della malattia, non può dedurre ragioni di "privacy", la cui normativa tutela la riservatezza del privato e non può essere invocata da chi abbia interesse a documentare un impedimento, sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di rinvio. (Fattispecie relativa a udienza di sorveglianza, alla quale il condannato aveva chiesto di presenziare).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.