Cass. civ. n. 1075 del 25 marzo 1976
Testo massima n. 1
L'obbligazione di corrispondere gli interessi moratori è distinta da quella relativa al capitale e pertanto deve formare oggetto di una domanda espressamente proposta in giudizio, indipendentemente dalla domanda di pagamento del capitale; tuttavia, la natura accessoria degli interessi consente che la domanda relativa possa esser proposta anche nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che gli interessi, così richiesti, decorrano dal giorno della domanda proposta in corso di causa e non già dal momento della proposizione della domanda di pagamento del capitale.
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