Cass. pen. n. 43718 del 11 ottobre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello dell'imputato giudicato in assenza - Art. 581, commi 1-ter e quater, cod. proc. pen. - Art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.


E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 39166 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST.

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