Cass. civ. n. 3369 del 22 novembre 1971
Testo massima n. 1
Mentre in caso di danno da illecito extracontrattuale gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento hanno natura compensativa e decorrono dal giorno dell'illecito, dovendo il debitore essere ritenuto fin da tale momento in mora ex re, nel caso di illecito contrattuale essi decorrono, invece, dalla domanda giudiziale con cui il debitore è costituito in mora, quindi anche se a quella data la somma non sia ancora liquidata e venga determinata soltanto nel corso ulteriore del giudizio.
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