14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2803 del 5 aprile 1990
Testo massima n. 1
In tema di obbligazioni pecuniarie, il debito degli interessi «moratori», alla cui sussistenza è correlata la risarcibilità del «maggior danno» [ art. 1224 c.c. ], non coperto da detti interessi, presuppone l’esistenza di un’obbligazione, ma trova la sua causa immediata nella mora, cioè nel ritardo colpevole dell’adempimento, fonte esclusiva e diretta della responsabilità del debitore per il risarcimento del danno sofferto dal creditore a seguito e per effetto del ritardato pagamento. Ne discende che ove il ritardo nell’adempimento sia dipeso da causa non imputabile al debitore — ipotesi nella quale rientra il caso che il mancato pagamento debba ritenersi giustificato dall’inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. — non potrà farsi luogo, in difetto del necessario presupposto della mora, né alla condanna del debitore alla corresponsione degli interessi moratori, né a quella al risarcimento del «maggior danno» ai sensi dell’art. 1224 c.c.
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