Cass. pen. n. 43789 del 28 giugno 2023

Testo massima n. 1


INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE - Trasferimento del procedimento ad altra sede - Modifica dell'originaria contestazione attraverso la sola esclusione di un correo e dei relativi capi di imputazione - Rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Fattispecie.


Il trasferimento del processo ad altra sede, conseguente alla declinatoria di competenza del giudice, non impone la rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se in precedenza ritualmente effettuata, nel caso in cui il pubblico ministero si sia limitato a escludere dalle originarie contestazioni un coimputato e i relativi capi di imputazione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto avverso la decisione che aveva ritenuto corretto l'operato del pubblico ministero, che, senza procedere a nuove indagini o a contestare un ulteriore reato o ulteriori aggravanti, aveva esercitato l'azione penale per le originarie imputazioni, con esclusione di un correo e delle contestazioni allo stesso rivolte, non notificando un nuovo avviso di conclusioni delle indagini).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 48888 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

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