Cass. civ. n. 4385 del 13 febbraio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE Fallimento dell’imprenditore individuale - Fallimento in estensione della società di fatto occulta costituita dall’imprenditore con i familiari - Prova del rapporto sociale - Necessità - Rapporti di finanziamento e di garanzia - Rilevanza - Condizioni.


In ipotesi di fallimento dell'imprenditore che eserciti l'attività d'impresa in forma apparentemente individuale, per la dichiarazione del fallimento in estensione, ex art. 147, comma 5, l.fall. della società di fatto occulta costituita tra il predetto e i suoi familiari, nonché del fallimento in ripercussione di questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili, ai sensi del comma 1 della norma anzidetta, è indispensabile la prova del rapporto sociale, ai fini della quale le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell'imprenditore possono costituire indici rivelatori sempreché, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno del garante o finanziatore all'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27541 del 2019

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 147 com. 5

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