Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15059 del 22 novembre 2000

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15059 del 22 novembre 2000

Testo massima n. 1

La prova del maggior danno subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere desunta, in via presuntiva, dalla sua appartenenza ad una delle categorie sociali giuridicamente determinate, quale quella degli imprenditori commerciali, relativamente alle quali vale la considerazione del mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo, ovvero della necessità di avvalersi del prestito bancario. Ne consegue che, quando il creditore sia un ente che dispone di finanziamenti pubblici corrisposti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali [ nella specie, si trattava di un Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ], la mera allegazione della sua qualità non consente l’applicabilità dei menzionati criteri presuntivi, né in ordine alla sussistenza del danno, né in ordine alla sua quantificazione.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze