Cass. civ. n. 14089 del 20 ottobre 2000

Testo massima n. 1


Il danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria è per qualsiasi creditore non inferiore alla misura dell'inflazione della moneta, che ne costituisce l'elementare dato probatorio, salvo che esso assuma un diverso, maggiore valore per il singolo creditore in relazione al comprovato uso che della somma oggetto dell'obbligazione intendeva fare; di conseguenza, il creditore che intenda ottenere la rivalutazione nella misura ufficiale deve solo allegare gli indici ufficiali dell'Istat, mentre il creditore che ritenga che la mancata disponibilità del danaro abbia inciso sul suo patrimonio in misura superiore agli interessi legali e alla svalutazione ufficiale dovrà provare il maggiore danno, per esempio di aver dovuto rinunciare ad investimenti vantaggiosi oppure di aver dovuto ricorrere a prestiti particolarmente onerosi. (Fattispecie relativa alla rivalutazione di somme restituite dall'Inps per contributi indebitamente versati).

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