Cass. civ. n. 4390 del 19 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Personale in posizione di comando o distacco - Retribuzione accessoria - Spettanza - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.


In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione anche al personale in posizione di comando o distacco di voci di salario accessorio trova la sua disciplina nella contrattazione collettiva propria dell'ente distaccante, in quanto il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro originario non viene meno, né muta, per effetto del distacco o del comando, la sua regolamentazione a livello legale e contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che ad un dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri, comandato presso altra amministrazione del comparto ministeri, competesse l'indennità cd. di presidenza, voce del salario accessorio, in quanto l'art. 57 del c.c.n.l. P.C.M. del 17.5.2004 dispone che i trattamenti accessori sono a carico dell'amministrazione di destinazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1471 del 2024

Normativa correlata

Contr. Coll. 17/05/2004 art. 57 n. 11
Contr. Coll. 17/05/2004 art. 85
DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56

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