Cass. pen. n. 43975 del 26 settembre 2023

Testo massima n. 1


PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Processi pendenti dinanzi la Corte di cassazione - Intervenuta pronuncia della sentenza di appello al 30 dicembre 2022 - Conseguenze - Proponibilità della istanza innanzi al giudice della esecuzione.


Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 34091 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31
Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 20
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.

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