Cass. pen. n. 43980 del 26 ottobre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI - Concordato in appello - Conversione d'ufficio della pena detentiva - Assenza di richiesta delle parti - Possibilità - Esclusione.
In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 20 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 PENDENTE