Cass. civ. n. 4403 del 19 febbraio 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO Rivalutazione sui crediti di lavoro dopo la dichiarazione di fallimento - Limite - Definitività dello stato passivo - Interessi sui crediti di lavoro - Limite - Configurabilità - Esclusione.


Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 55, comma 1, della l.f., sono dovuti, senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 16927 del 2014

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 54 com. 3 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 55 com. 1 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 59 CORTE COST.

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