Cass. civ. n. 17766 del 8 settembre 2016

Testo massima n. 1


Nel caso di azione revocatoria avente ad oggetto la vendita di un immobile, incombe sull'acquirente, il quale ne deduca l'irrevocabilità a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un debito scaduto.

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