Cass. civ. n. 21057 del 1 ottobre 2009

Testo massima n. 1


In materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ove sorga controversia circa l'ammontare del massimale assicurativo previsto dalla L. per il veicolo condotto dal responsabile, è onere del danneggiato, e non dell'assicuratore, dimostrare a quale categoria appartenesse il veicolo suddetto, mentre - una volta fornita tale prova - il massimale minimo deve presumersi noto al giudice in virtù del principio "jura novit curia". *.

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