Cass. civ. n. 2818 del 9 marzo 1993
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, l'assicuratore non ha l'onere di provare il fatto su cui si basa la sua contestazione relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio, essendo questa afferente alla sussistenza del diritto dell'assicurato, i cui presupposti debbono essere provati dallo stesso assicurato che intende farlo valere.