Cass. civ. n. 8460 del 17 ottobre 1994

Testo massima n. 1


La disposizione del comma 2 dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, che nega all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltà di opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell'assicurato al risarcimento, non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto, quale quella di nullità per inesistenza del rischio che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente alla data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato.

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