Cass. civ. n. 2130 del 31 gennaio 2006
Testo massima n. 1
In tema di polizza per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da sinistro stradale, verificatasi la condizione della inoperatività della polizza, prevista per il caso di guida del veicolo da parte di persona sprovvista della relativa abilitazione, l'assicuratore, che abbia risarcito il danneggiato (art. 18, primo comma, legge 24 dicembre n. 990) ha diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell'assicurato e non nei confronti del terzo conducente del veicolo.