Cass. civ. n. 8009 del 18 aprile 2005

Testo massima n. 1


In relazione a sinistro derivante dalla circolazione stradale di un veicolo recante una targa di prova, il conducente del veicolo non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della targa, mentre lo è, ai sensi dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1969, n. 990, il titolare della targa stessa, nella qualità di assicurato.

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