Cass. civ. n. 9140 del 21 aprile 2011

Testo massima n. 1


Nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale proponga la domanda di risarcimento nei confronti dell'assicuratore del responsabile dopo l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006) non è tenuto a reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove modalità previste dagli artt. 145 e 148 del suddetto codice, se a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore dell'abrogata l. 24 dicembre 1969, n. 990, con le modalità previste dall'art. 22 di tale legge.

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