Cass. civ. n. 18493 del 25 agosto 2006

Testo massima n. 1


In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la mancanza della condizione di proponibilità prevista dall'articolo 22 legge n. 990 del 1969 non ammette equipollenti, ivi compreso l'atto di citazione ritualmente notificato al terzo chiamato in causa, atteso che il chiaro tenore letterale della norma non consente alcuna distinzione a seconda delle modalità con cui il danneggiato proponga la propria domanda contro il danneggiante. Né la mancata equiparazione dell'atto di citazione notificato al terzo chiamato in causa alla lettera raccomandata di richiesta del risarcimento viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost., poiché la Corte costituzionale (ord. n. 251 del 2003) ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità.

Testo massima n. 2


In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 L. n. 990 del 1969 di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, salva la preclusione del giudicato, anche implicito, restando tuttavia escluso che sia obbligo del giudice acquisire ex officio la relativa documentazione. Ne consegue che il relativo mancato rilievo integra error in procedendo ed è deducibile con ricorso per cassazione anche contro le pronunzie rese dal giudice di pace secondo equità, attenendo alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 24, secondo comma, Cost., mentre l'equità di tale giudice si riferisce alle sole norme sostanziali.

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